T.A.R.S.U.

T.O.S.A.P.

IMPOSTA sulla PUBBLICITA
e DIRITTI sulle PUBBLICHE AFFISSIONI

CANONI di ACQUEDOTTO, FOGNATURA e DEPURAZIONE delle ACQUE

 

Cos'é l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)?

E' un'imposta con gettito destinato ai comuni.
Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso dei fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione. Nella Provincia di Trento i terreni agricoli sono esenti da I.C.I. in quanto ricadenti in zona montana.
I soggetti passivi sono il proprietario di immobili, il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione degli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
Nell'ipotesi di trasferimento di proprietà durante l'anno o di inizio/fine dell'usufrutto, uso od abitazione nel corso dell'anno, il carico fiscale viene ripartito fra gli interessati in proporzione alla durata dei rispettivi diritti.
L'aliquota ICI viene stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo e va individuata tra il 4 e il 7 per mille.
Il sistema di versamento dell'ICI prevede un acconto e un saldo.


I.C.I. per il 2005 - Come comportarsi?

Il Comune di NOGAREDO con deliberazione del Consiglio Comunale ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini I.C.I. a valere per il 2005 :

- aliquota per abitazione principale : 4,5 per mille

- aliquota per tutti gli altri immobili : 6,0 per mille

- aliquota per le abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti presso Istituti di Ricovero o Sanitari : 4,5 per mille

- detrazione per abitazione principale : €. 103,29=

- l'imposta NON E' DOVUTA se l'importo annuale è INFERIORE O UGUALE A € 10,33=

ATTENZIONE: LE ALIQUOTE SONO VARIATE RISPETTO A QUELLE IN VIGORE NEL 2004, MENTRE LE DETRAZIONI SONO RIMASTE IDENTICHE.

Il Comune di Nogaredo comunica inoltre, in base al Regolamento I.C.I. in vigore:
- per abitazione principale si intende l'unità immobiliare utilizzata direttamente dal contribuente e dalla sua famiglia; costituisce abitazione principale il fabbricato concesso in comodato (uso) gratuito (non affittato) ad un parente o affine entro il primo grado (figli, coniuge o genitori) ; in questo caso, per tale abitazione, il contribuente userà l'aliquota del 4,5 per mille e la detrazione di €. 103,29=;
- il garage (o altra pertinenza, gruppi catastali C2, C6 e C7 se autonomamente iscritti in catasto) a servizio dell'abitazione principale (o dell'abitazione data in comodato gratuito a parente o affine) è considerato assimilato all'abitazione principale e gode dell'aliquota ridotta (4,5 per mille) e dell'eventuale residuo della detrazione non utilizzata per l'abitazione principale; si precisa che tale trattamento si applica a una sola pertinenza, cioè un solo garage o una sola pertinenza (v. sopra);
- le aree fabbricabili pagano con l'aliquota del 6,0 per mille; per quanto riguarda i valori delle aree fabbricabili, si invita a contattare l'Ufficio Tributi Sovracomunale (vedi indicazioni finali) per conoscere i valori indicativi forniti dal Consiglio Comunale. ATTENZIONE: data la particolare delicatezza della materia "AREE FABBRICABILI" (con particolare riguardo al presupposto dell'imposta ed ai casi in cui un terreno è considerato fabbricabile ai fini I.C.I.) si consiglia di contattare sempre, per tale tipologia, l'Ufficio Tributi Sovracomunale, anche in caso di semplice dubbio, FERMO RESTANDO CHE I TERRENI AGRICOLI NON SONO SOGGETTI AD I.C.I. E LE AREE DESTINATE AD ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA' SULLE QUALI SI REALIZZANO VOLUMETRIE SI'. Si ricorda inoltre che i fabbricati in fase di ristrutturazione PAGANO L'I.C.I. COME AREE FABBRICABILI E NON QUINDI COME FABBRICATI.

Comunicazione ICI

Il contribuente può presentare la comunicazione I.C.I. entro il termine massimo del 20 DICEMBRE 2005 PER LE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2004, comunicazione da presentare al Comune su modelli predisposti dal Comune stesso.

Versamento ICI

Per quanto riguarda le modalità di versamento I.C.I. il contribuente può effettuare un unico versamento entro il 20 dicembre 2005 per l’intera imposta dovuta. Il contribuente NON HA ALCUN OBBLIGO DI VERSARE ACCONTI NEL MESE DI GIUGNO, può effettuare un solo versamento a dicembre, ma è comunque libero, a sua scelta, di effettuare i versamenti in due o più rate. L’importante, per non incorrere in sanzioni, è che l’I.C.I. dovuta per l’anno 2004 sia interamente versata entro il 20 dicembre 2005. ANCHE PER IL 2005 LA RISCOSSIONE VIENE EFFETTUATA A MEZZO DEL CONCESSIONARIO UNIRISCOSSIONI S.P.A. C/C 179382.

Nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver effettuato il versamento o non aver presentato la comunicazione può rivolgersi all’Ufficio Sovracomunale per verificare la possibilità di utilizzare il RAVVEDIMENTO OPEROSO, che permette la regolarizzazione con sanzioni estremamente ridotte.

Sportello comunale

Lo sportello per la consegna dei moduli di comunicazione è confermato presso i singoli Comuni, mentre ogni chiarimento in ordine alle modalità di applicazione dell’imposta (esclusa l’effettuazione dei calcoli e la compilazione delle comunicazioni di variazione) dovrà essere chiesto all’Ufficio Sovracomunale costituito presso il Comune di Mori – via Scuole 2 – 0464/916210 oppure 916230 oppure 916231 oppure 916242.

Per ulteriori informazioni www.comune.mori.tn.it - sezione relativa all'Ufficio Tributi Sovracomunale